Lavoro agile: scatta l'obbligo di informativa per le aziende

La recente Legge 34/2026 (in vigore dal 7 aprile 2026) introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). In particolare, impone ai datori di lavoro un obbligo informativo specifico per i lavoratori in modalità di lavoro agile che operano in ambienti fuori dai locali aziendali.

L'informativa deve essere consegnata sia al lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve contenere:
  •  I rischi generali e specifici legati alla particolare esecuzione della prestazione lavorativa  
  • Le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Il lavoratore, da parte sua, ha l'obbligo di cooperare all'applicazione delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. 
Periodicità obbligo: almeno annuale.
ATTENZIONE, SANZIONI PREVISTE: La violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 7-bis è ora espressamente richiamata nell'art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. Si applicano le sanzioni previste per tale fattispecie: Sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi In alternativa — ammenda: da € 1.708,61 a € 7.403,96.
Destinatari: datore di lavoro e dirigenti.